Ecobonus 110%, cosa sapere

Con l’entrata in vigore del Decreto Rilancio il governo ha introdotto importanti misure di sostegno al reddito per lavoratori e famiglie, tra questi il tanto attesto Ecobonus 110 per i lavori di ristrutturazione.

Cosa prevede l’Ecobonus 110?

L’ecobonus prevede una nuova detrazione fiscale del 110%, spalmata in cinque anni, da applicare alle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica e adeguamento sismico, sostenute dall’1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Tutti gli interventi per avere diritto al bonus devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

Quali sono i lavori che rientrano nell’Ecobonus 110?

• isolamento termico (il cosiddetto “capotto termico”) per superfici esterne dell’edificio per almeno un quarto della stessa superficie, per un limite di 60 mila euro a unità abitativa; 

• interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, almeno pari alla classe energetica A, a pompa di calore. Il limite è di 30 mila euro per ogni singola unità abitativa;

• interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici. ll tetto massimo di spesa è 30.000.

A quali lavori si estende il bonus?

Se eseguiti contemporaneamente ad almeno uno di questi interventi, l’ecobonus 110 può essere esteso anche a:

• installazione di impianti solari fotovoltaici per un tetto massimo di 48 mila euro

• installazione di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;

• l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

• altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’art. 14 del DL 63/2013